Regesto
Art. 145 CO e art. 327a cpv. 3 CO; carta di credito aziendale; nullità dell'obbligazione solidale assunta dal titolare della carta supplementare, dipendente della società titolare della carta principale.
Alla pretesa della banca che ha rilasciato la carta di credito è opponibile, a norma dell'art. 145 CO, la nullità ex art. 327a cpv. 3 CO della clausola mediante la quale il titolare della carta di credito supplementare si è impegnato, solidalmente con la titolare della carta principale, sua datrice di lavoro, ad onorare le obbligazioni sorte dall'utilizzo della carta supplementare (consid. 1-3).