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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Doppia imposizione.
1. Il ricorso di diritto pubblico è ricevibile anche quando i cantoni interessati si accordano sulla ripartizione (consid. 1).
2. Società in nome collettivo non commerciale, che si compone di membri d'una stessa famiglia e si occupa esclusivamente della gestione del patrimonio comune dei soci. Ove si tratti d'un'amministrazione ordinaria del patrimonio e la società non possieda alcuna installazione materiale di carattere permanente destinata all'esercizio, i soci devono essere assoggettati alle imposte individualmente, in ragione della loro quota di patrimonio e del reddito sociale, non nel luogo della sede sociale iscritta nel registro di commercio, bensì in quello del loro domicilio (consid. 3).