Regesto
L'utile netto imponibile viene stabilito secondo il diritto contabile, fatte salve le particolari regole correttrici del diritto fiscale (consid. 3.1).
Presa in considerazione dei principi contabili riconosciuti a livello internazionale, in particolare delle norme IFRS ("International Financial Reporting Standards"; consid. 3.2-3.4).
L'art. 960 cpv. 1 CO impone ad una società che tiene la propria contabilità in una valuta funzionale straniera di convertire i suoi stati finanziari in moneta svizzera (consid. 4.1). In mancanza di disposizioni di diritto svizzero concernenti il modo di contabilizzare le differenze di conversione che ne risultano, i giudici cantonali potevano ispirarsi alle norme IFRS per calcolare l'utile netto imponibile della ricorrente (consid. 4.3.-4.5).
Distinzione tra le differenze di conversione e le operazioni di cambio (consid. 5.2).
La contabilizzazione delle perdite di conversione non può fondarsi sul principio della prudenza dato che le differenze di conversione sono la conseguenza di un'operazione fittizia e non sono giustificate dal profilo commerciale (consid. 5.3 e 5.4). Non vi è nemmeno disparità nell'imposizione (art. 8 Cost.) o violazione dell'imposizione in base alla capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.) nella misura in cui le differenze di conversione non si riferiscono ad una transazione effettuata dalla società (consid. 5.5).