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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Istituzione di una curatela (art. 308 CC).
Se un diritto di visita è stato negato in applicazione dell'art. 274 cpv. 2 CC perché pregiudica il bene del figlio e se neppure i presupposti per un diritto di visita accompagnato sono adempiuti, non vi è spazio per l'istituzione di una curatela ai sensi dell'art. 308 CC, che dovrebbe favorire un futuro avvicinamento tra il figlio e il genitore in questione.

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referenza

Articolo: art. 308 CC, art. 274 cpv. 2 CC