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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 15 LAINF, art. 24 cpv. 2 e 4 OAINF.
Qualora si tratti di fissare per la prima volta la rendita dopo diversi infortuni invalidanti, con inizio del diritto alla prestazione pių di cinque anni dopo il primo evento, il guadagno annuo assicurato č stabilito conformemente all'art. 24 cpv. 2 OAINF.

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Articolo: Art. 15 LAINF, art. 24 cpv. 2 e 4 OAINF, art. 24 cpv. 2 OAINF