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Regesto

Art. 41 n. 1 cpv. 2 CP. Sospensione condizionale della pena.
Una privazione della libertą personale di pił di tre mesi, subita in esecuzione di una misura ai sensi degli art. 43, 44, 91 o 100bis CP, non costituisce una ragione obiettiva per negare la sospensione condizionale della pena.

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Articolo: Art. 41 n. 1 cpv. 2 CP