Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 37 cpv. 2, art. 118 cpv. 4 LAINF; art. 21 cpv. 1, art. 82 cpv. 1 LPGA: Riduzione delle prestazioni; diritto transitorio.
Le riduzioni di prestazioni, segnatamente di rendite d'invaliditā, praticate dall'assicurazione contro gli infortuni sotto l'imperio dell'art. 37 cpv. 2 LAINF nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 1998 mantengono la loro validitā anche dopo l'entrata in vigore della LPGA. L'art. 118 cpv. 4 LAINF prevale sull'art. 82 cpv. 1, seconda frase, LPGA. (consid. 2)

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 37 cpv. 2, art. 118 cpv. 4 LAINF, art. 21 cpv. 1, art. 82 cpv. 1 LPGA, art. 118 cpv. 4 LAINF