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Regesto

Responsabilità della Confederazione per il fatto dei suoi funzionari; responsabilità per soppressione arbitraria dell'effetto sospensivo di un ricorso o per arbitrario diniego della sua restituzione. Art. 3 LResp., 55 cpv. 4 PAF.
1. In virtù della riserva contenuta nell'art. 3 cpv. 2 LResp., l'art. 55 cpv. 4 PAF va applicato quale norma speciale in luogo dell'art. 3 cpv. 1 LResp. nella misura in cui il pregiudizio fatto valere nei confronti della Confederazione è derivato dalla soppressione arbitraria dell'effetto sospensivo di un ricorso o dal rifiuto arbitrario della sua restituzione (consid. 1, 4).
2. L'autorità, prima di togliere l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso o di negarne la restituzione, deve procedere ad un'attenta valutazione degli elementi concreti a sua disposizione (consid. 2).
3. Fattispecie in cui non è stata ritenuta arbitraria la soppressione dell'effetto sospensivo di un ricorso, disposta in una decisione di divieto di entrata (consid. 2a), ma è stato ritenuto arbitrario il rifiuto della sua restituzione da parte dell'autorità di ricorso (consid. 2b).

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referenza

Articolo: Art. 3 LResp, art. 3 cpv. 2 LResp, art. 3 cpv. 1 LResp