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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 151 cp. 1 e 154 cp. 2 CC.
In caso di divorzio, le pretese che spettano a un impiegato in attivitą verso la sua cassa pensioni non rivestono importanza alcuna per il calcolo degli aumenti della sostanza coniugale, ma sono presi in considerazione per fissare l'indennitą cui la moglie ha eventualmente diritto in virtł dell'art. 151 cp. 1 CC.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 151 cp