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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 19 cpv. 2 lit. c LIPG. Quando il datore di lavoro paga, durante il servizio militare, il salario all'impiegato, l'indennitą per perdita di guadagno gli spetta, prescindendo dalla natura e dalla durata del servizio e dal fatto che esso sia prestato totalmente o parzialmente durante il tempo libero, oppure che l'interessato - per la sua situazione particolare - sia in grado di esercitare integralmente la sua attivitą professionale, malgrado gli obblighi militari (conferma della giurisprudenza).
Art. 5 cpv. 1 OIPG. Applicazione per analogia di questa disposizione in materia di riparto dell'indennitą riguardante una persona nel contempo di condizione dipendente e indipendente, conformemente alla cifra 222 delle Direttive concernenti il regime delle IPG.

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referenza

Articolo: Art. 5 cpv. 1 OIPG