Regesto
Naturalizzazione agevolata (art. 27 LCit.).
Il figlio acquista la cittadinanza cantonale e comunale che sua madre possiede o possedeva da ultimo: il luogo di nascita del figlio o il suo domicilio all'epoca della domanda di naturalizzazione non entrano in linea di conto, e nemmeno il luogo d'attinenza dei genitori adottivi. Se la madre ha avuto successivamente diverse cittadinanze cantonali e comunali, solo è determinante la cittadinanza attuale o quella da ultimo acquisita.