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Regesto

Art. 84 cpv. 2, art. 85 cpv. 1, art. 221 cpv. 1 lett. b e art. 244 cpv. 1 lett. b CPC; conclusioni; azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso.
La parte attrice, che si prevale di un'eccezione all'obbligo di quantificare un'azione tendente al pagamento di una somma di denaro, deve già mostrare in modo sufficiente nella petizione che sono adempiute le condizioni dell'art. 85 cpv. 1 CPC per promuovere un'azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso (consid. 2 e 3).
Conseguenze del mancato rispetto di questa esigenza (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 84 cpv. 2, art. 85 cpv. 1, art. 221 cpv. 1 lett. b e art. 244 cpv. 1 lett. b CPC, art. 85 cpv. 1 CPC