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Regesto

Art. 4 Cost., formalismo eccessivo, indicazione inesatta del rimedio giuridico.
Nozione di formalismo eccessivo (consid. 2a).
Costituisce un formalismo eccessivo dichiarare inammissibile un atto presentato da un avvocato titolare di un certificato di capacità di un altro cantone, ma sprovvisto dell'autorizzazione cantonale di esercitare la professione, senza impartirgli un termine per produrre tale autorizzazione (consid. 2b).
Un'indicazione inesatta del rimedio giuridico non può cagionare alcun pregiudizio all'interessato, ove questi non sia in grado di riconoscere, in base alla legge, tale inesattezza (consid. 3).

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Articolo: Art. 4 Cost.