Regesto
Art. 145 cpv. 2 CC; attribuzione retroattiva di contributi per il mantenimento in una causa di divorzio.
La possibilitā, prevista dall'art. 173 cpv. 3 CC, d'accordare durante la convivenza contributi per il mantenimento per l'anno precedente l'istanza esiste, in via d'analogia, anche in occasione dell'organizzazione della vita separata secondo l'art. 176 CC e dell'adozione di misure provvisionali secondo l'art. 145 cpv. 2 CC. Nel quadro dell'art. 145 CC una retroattivitā entra tuttavia in considerazione soltanto se la misura č stata chiesta dopo che sia stata promossa l'azione di divorzio.