Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 91 LPP, art. 331b CO, art. 89bis cpv. 6 CC.
- Il regolamento di una fondazione di previdenza a favore del personale, attiva nell'ambito della previdenza più estesa, non può essere modificato unilateralmente da parte della fondazione che quando ciò sia espressamente previsto da una disposizione accettata dall'assicurato (esplicitamente o per atto concludente) al momento della stipulazione del contratto (consid. 4).
- L'art. 91 LPP che garantisce i diritti acquisiti non è applicabile alle fondazioni di previdenza in favore del personale non iscritte al registro (consid. 5a).
- Se la fondazione prevede una disciplina che eccede le esigenze minime legali è ammissibile l'applicazione retroattiva e a sfavore dell'assicurato di una modificazione della scala della prestazione di libero passaggio, in quanto la nuova regolamentazione sia conforme a legge e non leda diritti acquisiti (consid. 5b e c).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 91 LPP, art. 331b CO, art. 89bis cpv. 6 CC