Regesto
Legge federale del 28 settembre 1923 sul registro del naviglio. Intavolazione delle navi.
1. La legge non dà la definizione del porto di attinenza, in base al quale è determinato l'ufficio competente per l'intavolazione della nave. La precisazione di simile nozione è stata lasciata volutamente alla prassi (consid. 2).
2. In principio, per porto di attinenza d'una nave va inteso il luogo dal quale viene effettivamente esercitato il servizio di navigazione, vale a dire il luogo dal quale la nave salpa per i suoi viaggi e dove ritorna regolarmente dopo averli compiuti. Tuttavia, quando un tale luogo non puó essere determinato, si impone di considerare come porto d'attinenza il porto con il quale la nave, o almeno le acque da essa solcate, hanno un vincolo naturale (per le navi svizzere che solcano il Reno a partire dai porti marittimi vale come tale il porto di Basilea) (consid. 5). Quid delle navi che non hanno alcun contatto naturale con corsi d'acqua svizzeri? (consid. 6).