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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 91 cpv. 3 CPP; trasmissione del ricorso per via elettronica; osservanza del termine.
Nel caso di trasmissione del ricorso per via elettronica, il termine è considerato rispettato quando, prima della sua scadenza, il sistema informatico dell'autorità penale indirizza al mittente una conferma della ricezione dell'atto sulla piattaforma elettronica. Il momento in cui l'autorità penale apre in seguito il documento, lo registra o ne conferma la ricezione, è indifferente (consid. 3.2).

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referenza

Articolo: Art. 91 cpv. 3 CPP