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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 63 CP; art. 19 LS.
La pena che reprime il commercio di stupefacenti deve essere commisurata non soltanto in funzione del rischio rappresentato dalla droga, bensė, e in primo luogo, alla stregua della colpevolezza dell'agente, tenuto conto all'uopo del movente, dei precedenti e delle circostanze personali. Consentite sono pure considerazioni relative alla prevenzione generale.

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referenza

Articolo: Art. 63 CP