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Regesto

Art. 117 CP; art. 26 cpv. 2 LATer; omicidio colposo (proscioglimento), violazione del dovere di diligenza.
Un medicamento può essere prescritto soltanto se sono noti i parametri vitali del paziente, il suo stato di salute, le allergie, le intolleranze medicamentose e il potenziale di interazione con altri principi attivi, rispettivamente medicamenti e alimenti (consid. 2.4.1). Il medico deve farsi un'idea precisa di cosa abbia il paziente e delle forme di terapia appropriate. Di solito la diligenza medica esige l'esecuzione di un'anamnesi. Non esistono indicazioni generali sul tipo di anamnesi necessaria nel singolo caso. Di regola la collaborazione del paziente è indispensabile per l'attuazione del trattamento. Questa collaborazione costituisce una semplice incombenza. Se il paziente non collabora al trattamento, il medico non deve tuttavia intervenire (consid. 2.4.2).
L'obbligo del medico di mantenere il segreto vieta qualsiasi rivelazione del segreto a terzi. Esso tutela la personalità del paziente e permane dopo la fine del trattamento (2.4.3). In genere il medico può partire dal principio di avere a che fare con un paziente assennato, di modo che può in linea di massima fidarsi delle sue indicazioni (consid. 2.7.2).
In concreto il medico ha effettuato una prima anamnesi, chiarito la questione di un'allergia agli antibiotici e chiesto alla paziente di fornirgli la cartella medica. Non essendogli pervenuta, egli ha persistito ed esortato la sua paziente a procurargliela celermente. Il medico ha così assolto adeguatamente il suo obbligo di chiarimento e il suo dovere di diligenza. Né la legge né le normative riconosciute dalla categoria gli imponevano di farsi parte attiva e di adoperarsi per ottenere le precedenti cartelle mediche che la paziente non gli ha fornito (consid. 2.8).

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Articolo: Art. 117 CP, art. 26 cpv. 2 LATer