Regesto
Il diritto ad un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita trova il suo corrispettivo nell'obbligo di frequentare la scuola ("diritto che comporta degli obblighi"). Obbligo principale dell'organismo scolastico di garantire l'insegnamento e obbligo accessorio dello stesso di organizzare il trasporto fino a scuola, nel caso non possa essere ragionevolmente preteso che l'allievo vi provveda da solo (consid. 2). Nell'ambito di applicazione dell'art. 19 Cost., l'organismo scolastico deve adempiere a questi obblighi in maniera gratuita, ciò che esclude uno scambio di prestazioni con gli allievi ai sensi dell'imposta sul valore aggiunto. Per l'imposta sul valore aggiunto, il rimborso agli organismi scolastici delle spese di trasporto da parte dell'assicurazione federale per l'invalidità rispettivamente, dal 2008, del singolo cantone ricade tra le sovvenzioni (consid. 3).