Regesto
Art. 9 cpv. 2 lett. e LAVS; deduzione dei versamenti alle istituzioni di previdenza professionale effettuati da persone esercitanti un'attività indipendente.
La deduzione a norma dell'art. 9 cpv. 2 lett. e LAVS può raggiungere al massimo la metà del reddito (comunicato dall'autorità fiscale) da attività indipendente (consid. 4).