Regesto
1. Decisioni impugnabili davanti al Tribunale federale (consid. 1).
2. Il creditore al beneficio di un titolo ipotecario gravante il fondo deve essere iscritto nell'elenco degli oneri con nome e domicilio. L'ufficio di esecuzione deve quindi provvedere affinchè i creditori sconosciuti annuncino le proprie generalità (consid. 2). Caso in cui il creditore non si manifestò, nonostante l'Ufficio avesse intimato una precisa ed esplicita diffida al suo rappresentante. Atteggiamento abusivo e non meritevole di protezione del creditore che annuncia il proprio nome e il proprio domicilio dopo la scadenza del termine assegnatogli al riguardo (consid. 3).