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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Luogo dell'esecuzione (art. 46 cpv. 1, art. 48 LEF).
Il debitore che non possiede un domicilio né in Svizzera, né all'estero può essere escusso al luogo di residenza in Svizzera; questa regola vale anche per l'esecuzione in via di fallimento.

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referenza

Articolo: art. 46 cpv. 1, art. 48 LEF