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Regesto

Art. 8 CEDU e art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU (Prot. n. 1 CEDU); art. 13 cpv. 1, 19 e 62 cpv. 2 Cost.; § 135 della legge del 4 aprile 1929 sulla scuola del Cantone Basilea Città (LS/BS), istruzione privata a domicilio (homeschooling); compatibilità del § 135 LS/BS con il diritto federale.
Basi legali dell'istruzione privata a domicilio nel Cantone Basilea Città (consid. 3). L'art. 19 Cost. in relazione con l'art. 62 cpv. 2 Cost. non conferisce alcun diritto all'insegnamento individuale privato (consid. 4; conferma della giurisprudenza). È vero che il diritto del genitore di educare il figlio ricade nella sfera di protezione degli art. 13 cpv. 1 Cost. e 8 n. 1 CEDU. Nondimeno deve rispettare il diritto scolastico cantonale e il benessere del bambino (consid. 5.1 e 5.2). Un diritto all'istruzione privata a domicilio non deriva né dall'art. 8 CEDU combinato con l'art. 2 Prot. n. 1 CEDU né da un altro trattato internazionale. Non vi è motivo al momento di riconoscere un simile diritto sulla base dell'art. 13 cpv. 1 Cost. Ne discende che anche regolamentazioni molto restrittive in materia di istruzione privata a domicilio, come quella di Basilea Città, non disattendono il diritto costituzionale al rispetto della vita privata e familiare. Incombe ai Cantoni regolamentare, in conformità agli art. 19 e 62 cpv. 2 Cost., se e in che misura "l'homeschooling" debba essere autorizzato (consid. 5.3-5.5).

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Articolo: Art. 8 CEDU, art. 19 Cost., art. 13 cpv. 1 Cost., art. 2 del seguito...