Regesto
Protezione delle acque, licenza edilizia. LF dell'8 ottobre 1971 (LTA). Ordinanza generale sulla protezione delle acque, del 19 giugno 1972 (OPA).
Relazione tra gli art. 19 e 20 LIA. Interpretazione dell'art. 20, la cui redazione è imprecisa. Ove sia prevista l'assegnazione del fondo alla "zona residua", ma questo si trovi ancora in una zona edificabile ai sensi della disciplina edilizia comunale in vigore, è applicabile l'art. 20 e non l'art. 19 LIA. L'autorità deve esaminare se possa essere garantito, eventualmente a spese del proprietario interessato, un allacciamento alla canalizzazione comunale in modo conforme alle prescrizioni.