Regesto
Chi ottiene sussidi di studio cantonali in base a documenti falsificati è punibile ai sensi degli art. 148 e 251 CP . La stessa infrazione commessa in danno della Confederazione è punita in base alle disposizioni speciali più miti contenute negli art. 14 e 15 DPA . Tale disparità di trattamento non può essere corretta dalla giurisprudenza (precisazione della giurisprudenza).