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Regesto

Art. 1 cpv. 2 lett. b LAVS, art. 3 OAVS. Momento a partire dal quale l'esenzione dall'affiliazione all'AVS esplica i suoi effetti (conferma e precisazione della giurisprudenza). Se l'assicurato presenta la domanda nei tre mesi che seguono la sua adesione a un'istituzione ufficiale straniera di assicurazione vecchiaia e superstiti, l'esenzione è pronunciata con effetto retroattivo a detta data (consid. 2).
Art. 4 Cost.: Protezione della buona fede. Diritto a protezione della buona fede di un assicurato indotto in errore da un memorandum stampato dall'amministrazione e consegnatogli dal datore di lavoro e il cui contenuto è superato nella misura in cui differisce da una nuova prassi amministrativa (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 1 cpv. 2 lett. b LAVS, art. 3 OAVS, Art. 4 Cost.