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Regesto

Cessione delle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori (art. 260 LEF).
La cessione deve essere revocata quando la pretesa ceduta é stata riconosciuta dal terzo debitore (per esempio mediante pagamento) dopo la cessione, ma prima che il cessionario abbia adottato misure (giudiziali o extragiudiziali) destinate a far valere i diritti della massa.

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referenza

Articolo: art. 260 LEF