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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Pretesa derivante da unapromessa di liberare il debitore a'sensi dell'art. 175 CO, quale oggetto di una cessione giusta l'art. 260 LEF.
1. Una cessione giusta l'art. 260 LEF dev'essere interpretata secondo il suo vero senso, conformemente all'art. 18 CO (consid. 1).
2. La pretesa derivante da una promessa di liberare il debitore a'sensi dell'art. 175 CO può formare l'oggetto di una simile cessione; deve essere considerata come un elemento dell'attivo della massa fallimentare.
Trattandosi di un debito d'imposta che, secondo il diritto pubblico, non può essere assunto da un terzo in luogo del debitore nè cumulativamente con esso, la promessa di liberazione obbliga il terzo a pagare il debito scaduto direttamente all'autorità fiscale.
Ha veste per proporre la relativa azione (in virtù d'una cessione secondo l'art. 260 LEF) il creditore della massa che (nella fattispecie nella qualità di proprietario di un immobile gravato da un'ipoteca legale) deve rispondere del debito fiscale in questione e che ha un diritto di regresso contro il fallito (consid. 2 e 3).

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referenza

Articolo: art. 260 LEF, art. 175 CO, art. 18 CO