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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 251 CP; falsità in documenti.
Il debitore che firma un riconoscimento di debito sotto falso nome forma un documento falso (falsità materiale) dal momento in cui per il creditore ne deriva un impedimento nel far valere i propri diritti in sede processuale (consid. 5).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 251 CP