Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Nella domanda d'esecuzione dev'essere indicato il domicilio del creditore (secondo l'art. 67 cpv. 1 num. 1 LEF) anche quando la sua identità non è dubbia e quando è rappresentato da un mandatario.
Se il creditore non ha un domicilio vero e proprio, occorre indicare il suo luogo di soggiorno.
Quando questa indicazione fa difetto nel precetto esecutivo (art. 69 num. 1 LEF), il debitore può prevalersene mediante reclamo senza commettere abuso di diritto.
Fissazione di un termine perentorio per completare le indicazioni della domanda, secondo la sentenza pubblicata nella RU 47 III 121.