Regesto
Art. 8 n. 1, art. 12 e 14 CEDU , art. 22 cpv. 1 LAVS. La perdita di diritti o vantaggi derivanti da leggi in materia di assicurazioni sociali a dipendenza del matrimonio non viola né il diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell'art. 8 n. 1 CEDU, né il diritto al matrimonio garantito dall'art. 12 CEDU. In casu, sostituzione in seguito a matrimonio di due rendite semplici di vecchiaia con una rendita per coniugi (consid. 2).
Art. 6 n. 1 CEDU, art. 85 cpv. 2 lett. e LAVS. Pubblicità dei dibattimenti in materia d'assicurazioni sociali. Esigenze dell'art. 6 n. 1 CEDU in tema d'oralità. Richiamo dei principi sviluppati al riguardo in DTF 119 V 375. In concreto l'autorità cantonale non era obbligata a ordinare dei dibattimenti (consid. 3).
Inhalt
Ganzes Dokument
Regeste:
deutsch
französisch
italienisch