Regesto
Art. 27 cpv. 2 CC; effetti giuridici di un impegno eccessivo.
Un contratto concernente la sfera strettamente personale di un individuo è nullo, ogni impegno contrattuale in questo ambito essendo contrario ai buoni costumi. A prescindere da quest'eventualità, la protezione della personalità a cui mira l'art. 27 cpv. 2 CC non comporta la nullità di impegni eccessivi, che dev'essere rilevata d'ufficio; essa si limita a concedere alla parte impegnatasi in maniera eccessiva la possibilità di rifiutare l'adempimento del contratto (precisazione della giurisprudenza). Si tratta di un diritto strettamente personale e quindi non trasmissibile per via ereditaria (consid. 2).