Regesto
Il rinvio previsto dall'art. 44 n. 1 cpv. 1 terza proposizione CP concerne sia la decisione di ordinare un trattamento ambulatorio (art. 43 n. 2 cpv. 2 CP) che quelle di revocarlo ( art. 43 n. 3 cpv. 2 e 3 CP ) (consid. 2a).
Ove l'autorità competente per l'esecuzione constati l'insuccesso o l'inefficacia del trattamento ambulatorio, il giudice deve decidere se sia opportuno sostituirlo con una misura analoga o con un'altro trattamento ambulatorio, oppure con un collocamento in una casa di salute o di custodia o con un internamento, o ancora se sia eventualmente appropriato non ordinare nessun'altra misura (consid. 2b).