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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Lesione illecita della personalità attraverso una dichiarazione apparsa sulla stampa; diritto all'accertamento (art. 28a cpv. 1 n. 3 CC).
Sotto l'imperio del nuovo diritto non è più sufficiente che il persistere della dichiarazione costituisca di per sé una situazione di molestia, che è idonea a causare nuovi effetti molesti; anzi questa situazione deve rivelarsi ancora effettivamente o di nuovo molesta, affinché secondo il chiaro testo dell'art. 28a cpv. 1 n. 3 CC sia ammissibile un'azione di accertamento (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 28a cpv. 1 n. 3 CC