Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Trattamento medico coatto in una clinica psichiatrica durante una privazione della libertą a scopo di assistenza; art. 7, 10, 13 e 36 Cost, art. 3 e 8 CEDU, art. 7 Patto ONU II.
Base legale per la medicazione coatta; legge del Cantone di Basilea Cittą sul trattamento e il collocamento delle persone affette da malattie psichiche (legge sulla psichiatria; consid. 2a, 4 e 7a).
Importanza del diritto alla libertą personale secondo l'art. 10 cpv. 2 Cost. rispetto al precedente diritto costituzionale non scritto e alle speciali garanzie sancite da altre disposizioni costituzionali (consid. 5a); portata della garanzia della dignitą umana secondo l'art. 7 Cost. (consid. 5b); garanzie fondamentali internazionali in relazione con il trattamento medico coatto (consid. 5c-f).
Esame delle condizioni per il trattamento medico secondo la legge sulla psichiatria riguardo all'incapacitą di discernimento (consid. 7b), alla volontą presunta (consid. 7c) e all'urgenza (consid. 7d).
Interessi preponderanti per giustificare un trattamento coatto (consid. 8).
Esame della proporzionalitą dell'ingerenza nel diritto fondamentale in base alla legge sulla psichiatria (consid. 9b e 9c) e all'art. 36 Cost. (consid. 9d).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 3 e 8 CEDU, art. 7 Patto ONU II, art. 10 cpv. 2 Cost., art. 7 Cost. seguito...