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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr; misura pronunciata per una durata inferiore a quella di sei mesi prevista dalla legge.
L'autorità può pronunciare la revoca della licenza di guida per una durata inferiore a quella minima di sei mesi prevista all'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr quando sia trascorso un tempo relativamente lungo dai fatti che hanno dato luogo al provvedimento, il conducente colpevole non sia responsabile della lunga durata del procedimento e si sia comportato correttamente durante questo periodo.