Regesto
Libertà personale; art. 5 n. 1 CEDU. Concessione della libertà provvisoria. Pericolo di fuga.
La gravità della pena che sarà presumibilmente inflitta non basta, da sola, a concretizzare il motivo speciale di carcerazione costituito dal pericolo di fuga. Nella fattispecie, la labilità psichica della persona imputata e la pena che presumibilmente sarà inflitta nei suoi confronti non sono sufficienti a giustificare la carcerazione per ragioni di sicurezza.