Regesto
Pignoramento.
1. L'ufficiale delle esecuzioni non puň, in occasione del pignoramento, esigere dal debitore che giustifichi l'utilizzazione di somme da lui possedute eventualmente vari anni prima (consid. 3).
2. Qualora il creditore affermi che il debitore č titolare di un credito, questo va pignorato anche se la sua esistenza sia contestata. Pignoramento di un credito a favore di una moglie e a carico del marito per restituzione di apporti (consid. 4).