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Regesto

Art. 23 e 24 LAVS; art. 8 e 14 CEDU; art. 9 Patto ONU I; art. 11 lett. e della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna; diritto a una rendita per vedova.
Il rifiuto di assegnare una rendita per vedova a una donna, di età inferiore ai 45 anni e senza figli, che ha cessato di lavorare per occuparsi interamente di suo marito affetto da grave danno alla salute fino al decesso di quest'ultimo non lede il diritto federale (consid. 4). Un tale rifiuto non rientra nel campo di applicazione dell'art. 8 CEDU (consid. 5) né viola altri impegni assunti dalla Svizzera a livello internazionale (consid. 6).

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Articolo: Art. 23 e 24 LAVS, art. 8 e 14 CEDU, art. 9 Patto ONU I, art. 8 CEDU