Regesto
Art. 90 cpv. 4 OAMal (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005); art. 59 in relazione con l'art. 56 cpv. 2 LPGA e art. 103 lett. a OG; art. 51 cpv. 2 in relazione con l'art. 49 cpv. 1 LPGA: Sospensione remunerativa delle prestazioni; diniego di giustizia formale e legittimazione ricorsuale di un terzo (ente pubblico).
Se un assicuratore malattia si rifiuta di rendere, fino a pagamento integrale dei costi esecutivi occorsi, una decisione sulla sospensione della remunerazione delle prestazioni adottata nei confronti di un assicurato, l'ente pubblico è legittimato a proporre un ricorso per denegata giustizia. Quest'ultimo può esigere l'emanazione di una decisione impugnabile (consid. 2-5).