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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 104 OG. Potere di cognizione del Tribunale federale delle assicurazioni quando litigioso è il carattere economico di medicamenti (consid. 1b).
Art. 12 cpv. 6 e art. 23 LAMI, art. 4 Ord. VIII, art. 6 ODFI 10: Carattere economico di medicamenti.
- L'art. 12 cpv. 6 e l'art. 23 LAMI costituiscono base legale sufficiente per l'esame del carattere economico che esorbita dalla semplice prevenzione di abusi; il richiamo alla libertà di commercio e di industria è infondato (consid. 4).
- Le disposizioni nell'esame del carattere economico figuranti nell'Ord. VIII e l'ODFI 10 si attengono alla delega legislativa (consid. 5).
- L'art. 6 cpv. 1 ODFI 10 consente una graduazione dei prezzi secondo la dimensione dell'imballaggio (consid. 6a).
Direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nel rapporto dei prezzi nel caso di imballaggi diversi con lo stesso dosaggio, rispettivamente di imballaggi simili con dosaggio differente (del 28 marzo 1979).
- Natura giuridica delle direttive; esse non contengono norma giuridica alcuna e non esigono alcuna base legale (consid. 3).
- Le direttive si basano su dati empirici; la loro applicazione non è criticabile nella misura in cui non si stabilisce che esse conducono, per cause particolari, a risultati manifestamente insostenibili nel caso di specie (consid. 6b).
- Violazione del principio di parità di trattamento riguardo a medicamenti ammessi nell'elenco delle specialità prima dell'edizione delle direttive (consid. 6c)?

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referenza

Articolo: Art. 104 OG, Art. 12 cpv. 6 e art. 23 LAMI, art. 4 Ord, art. 23 LAMI