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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 3 cpv. 1 LAMal; art. 6 cpv. 3 OAMal: Esonero dall'obbligo assicurativo.
La possibilità di domandare l'esonero dall'obbligo assicurativo ai sensi dell'art. 6 cpv. 3 OAMal non è riservata ai soli ex funzionari di organizzazioni internazionali aventi la loro sede in Svizzera. Anche gli ex impiegati di organizzazioni internazionali con sede all'estero possono chiedere tale beneficio. (consid. 3)

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referenza

Articolo: art. 6 cpv. 3 OAMal, Art. 3 cpv. 1 LAMal