Regesto
Il diritto federale non esclude di esentare la parte parzialmente indigente dagli anticipi e dalle cauzioni ai sensi dell'art. 118 cpv. 1 lett. a CPC, ma di tuttavia rifiutarle la designazione di un patrocinatore d'ufficio. È per contro inammissibile concedere alla parte parzialmente indigente l'assistenza giudiziaria in modo integrale quanto alla cauzione per le spese ripetibili di controparte, insistendo però sulla prestazione di un anticipo per le spese processuali (consid. 4).