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Regesto

Art. 274 e 281 CPP; richiesta di proroga di una misura di sorveglianza segreta inoltrata tardivamente.
Quando il Pubblico ministero presenta una richiesta di proroga di una misura di sorveglianza segreta dopo la scadenza del termine fissato dal Giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione di approvazione precedente (cfr. art. 274 cpv. 5 CPP), questo giudice puņ di principio autorizzare la proroga della misura di sorveglianza, se le condizioni materiali sono sempre ancora adempiute. Egli puņ tuttavia autorizzare la sorveglianza segreta soltanto con effetto a partire dal giorno in cui ha ricevuto la richiesta di proroga; la sua decisione non puņ quindi includere la sorveglianza effettuata tra il termine precedentemente fissato e il giorno della ricezione della domanda di proroga (consid. 5.2).

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referenza

Articolo: Art. 274 e 281 CPP, art. 274 cpv. 5 CPP