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Regesto

Art. 23 e 26 LPP, art. 331a CO: rendita d'invaliditā e diritto transitorio.
Per stabilire l'importo delle prestazioni d'invaliditā sono di principio determinanti le norme regolamentari vigenti al momento della nascita del diritto a prestazioni e non giā quelle applicabili all'epoca in cui č iniziata l'incapacitā lavorativa che ha causato l'invaliditā.

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referenza

Articolo: Art. 23 e 26 LPP, art. 331a CO