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Regesto

Art. 10 cpv. 2 e art. 13 cpv. 2 LPP; realizzazione del rischio di previdenza in caso di "vecchiaia".
Il caso di previdenza "vecchiaia" (anticipata) esclude l'intervento del caso di previdenza "invaliditā". Nella fattispecie, con il pensionamento anticipato dell'interessato il caso di previdenza "vecchiaia" si č prodotto prima dell'intervento dell'invaliditā, per cui l'istituto di previdenza non č tenuto a versare prestazioni d'invaliditā (anche se la relativa incapacitā di lavoro determinante si č realizzata prima dell'inizio del pensionamento anticipato dell'interessato, avvenuto suo malgrado; consid. 3-5).

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referenza

Articolo: Art. 10 cpv. 2 e art. 13 cpv. 2 LPP