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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 17 cpv. 3 LCS.
La facoltà prevista dall'art. 17 cpv. 3 LCS di rilasciare di nuovo, condizionalmente, dopo sei mesi una licenza revocata per un tempo maggiore vale pure per le revoche a scopo di sicurezza di durata indeterminata ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 OAC, quand'anche l'autorità abbia fissato nella propria decisione di revoca una durata minima maggiore.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 33 cpv. 1 OAC