Regesto
La competenza dei tribunali delle assicurazioni sociali è data se la vertenza ha per oggetto il versamento di prestazioni dipendenti dall'apprezzamento che formano un tutt'uno con una prestazione previdenziale legalmente dovuta e sottoposta, in caso di contestazione, alla procedura prevista dall'art. 73 LPP. Ciò è in particolare il caso se la prestazione in lite (in casu: indennità di rincaro per le rendite di vecchiaia correnti), alla quale né la legge né il regolamento conferiscono un diritto, influisce direttamente sull'importo di una rendita riconosciuta (consid. 3.3; precisazione della giurisprudenza).