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Regesto

Assegno bancario con sbarramento generale; responsabilità per la violazione di disposizioni sullo sbarramento; nozione di cliente (art. 1123 cpv. 3 e 1124 CO).
Cliente ai sensi dell'art. 1124 CO è chi in virtù di una relazione di affari esistente è conosciuto dalla banca alla quale ha presentato un assegno bancario sbarrato (consid. 3a).
La relazione di affari dev'essere sufficientemente consolidata per permettere di trarre conclusioni sull'identità di colui che incassa l'assegno (consid. 3b).
In concreto l'esistenza di un rapporto di clientela è stata negata, poiché l'incasso dell'assegno è unicamente stato preceduto, quattro settimane prima, dall'apertura del conto e da un unico versamento (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 1123 cpv. 3 e 1124 CO